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home chi siamo – redazione privacy policy ed utilizzo dei cookies home assicurazioni borsa e forex analisi mercati guide forex trend forex investimenti analisi fondamentale bussola dei mercati guide investimenti prestiti rubriche cassetto fiscale diritti e leggi imprese e aziende lavoro tecnologia a decorrere dal 1 luglio 2018 pagamento delle retribuzioni solamente con mezzi tracciati in base a quanto previsto dalla legge di bilancio 2018, a decorrere dal 1 luglio 2018, per i datori di lavoro, entrerà in vigore l’obbligo di effettuare il pagamento della retribuzione, od ogni eventuale suo anticipo, ai lavoratori dipendenti, tramite una banca oppure un ufficio postale, impiegando specifici mezzi tracciati. con tale disposizione normativa, il […] la dichiarazione iva 2018 per la totalità dei soggetti passivi d’imposta è previsto l’obbligo, stabilito dall’art. 8 del d.p.r. n. 322 del 22 luglio 1998, di presentare la dichiarazione annuale iva, nella quale devono essere evidenziate tutte le operazioni sia attive che passive, che rilevano ai fini del tributo, compiute nell’anno solare precedente, allo scopo di indicare: il volume […] aggiornato lo scadenzario iva per l’anno 2018 i nuovi provvedimenti normativi hanno modificato in maniera abbastanza significativa le varie scadenze relative alle comunicazioni ed ai versamenti dell’imposta sul valore aggiunto. con le modificazioni della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) e con il provvedimento agenzia delle entrate protocollo n. 29190 del 5 febbraio 2018, la “comunicazione dei dati delle fatture” è stata […] tassa annuale vidimazione libri sociali: versamento entro il prossimo 16 marzo 2018 entro il prossimo 16 marzo 2018 i contribuenti interessati devono provvedere al versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori per l’anno 2018, per i quali esiste l’obbligo della bollatura presso il registro delle imprese o un notaio. tale adempimento riguarda solamente le società di capitali (società per azioni, […] certificazione utili e altri proventi equiparati: nuovi aspetti normativi con il provvedimento dell’agenzia delle entrate protocollo n. 9520 del 12 gennaio 2018 è stato approvato il nuovo modello di certificazione degli utili (cupe), completo delle relative istruzioni per la compilazione, che sostituisce il precedente modello, utilizzato dall’anno 2013, come da provvedimento dell’agenzia delle entrate del 7 gennaio 2013. a seguito della riduzione dal 27,5% […] investimento in diamanti: il recupero dei risparmi perduti maggio 11th, 2018 giovanni franchi la legge che regola gli investimenti finanziari può consentire il recupero dei risparmi perduti un altro caso di risparmio tradito: quello dell’ acquisto di diamanti presso gli istituti bancari, offerti ai clienti come se si trattasse di bot, fondi comuni, o di altri titoli destinati al risparmio o all’investimento di denari. È, peraltro, accaduto che quei “brillanti” siano stati alienati, di comune accordo tra le banche che li offrivano ai clienti e le società che li vendevano, a prezzi “gonfiati”. tant’è che oggi, anche a causa della diminuzione del valore di mercato di quei beni, quell’operazione si sia rivelata un pessimo affare. arrivati a questo punto, non resta che chiedersi se i consumatori hanno armi per recuperare il denaro investito . ed è questa la stessa domanda che ci si era posti per l’investimento in azioni ed obbligazioni di società, quali parmalat e cirio, finite in default . la risposta, a parere di chi scrive, è positiva. e valgano al riguardo i seguenti rilievi. deve, in primo luogo, ricordarsi che a conclusione della sua attività istruttoria, l’ autorità garante della concorrenza e del mercato , nella sua adunanza del 20.9.17, ha ritenuto gravemente ingannevoli e omissive le modalità di offerta dei diamanti da investimento da parte di intermarket diamond business, anche attraverso l’istituto di credito con i quali operava, ossia: unicredit e banco bpm. i profili di scorrettezza riscontrati riguardano le informazioni ingannevoli e omissive diffuse attraverso il sito e il materiale promozionale predisposto dalla stessa. riguardano, altresì, il prezzo qualificato, come si diceva, eccessivo rispetto al valore dei beni venduti. evidente, per l’effetto, la necessità di risolvere tutti gli acquisti ai sensi dell’ art. 1453 c.c. e, comunque, condannare idv e bpm al risarcimento del danno, pari, quantomeno, alla perdita di valore rispetto all’acquisto. ma, a ben vedere, non è questa l’unica ragione che consentirà di ottenere la restituzione delle somme investite. non deve, infatti, dimenticarsi che per la cassazione ( cass. n. 2736/13 ) siamo di fronte ad un’operazione d’intermediazione finanziaria, soggetta alle norme del tuf ( testo unico finanziario ), ossia del d.lgs. n. 58/98. tra le norme di tale decreto vi è l’ art. 23 , il quale richiede la preventiva o contemporanea stipulazione per iscritto del contratto generale d’investimento, ossia del c.d. contratto quadro. essendo la stessa sempre mancata – si credeva di vendere solo brillanti -, dal che discende la nullità per difetto di forma degli investimenti. tra quelle da considerare vi è pure anche l’ art. 30 , ai sensi del quale in caso di offerta fuori sede di strumenti finanziari l’efficacia del contratto è sospesa per sette giorni entro i quali l’investitore può comunicare il proprio recesso . dispone, inoltre, il settimo comma che: “l’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente” . ora, se si tiene presente che tutti gli acquisti sono stati fatti in filiale e non presso un ufficio del venditore, è incontestabile la violazione dell’ art. 30, comma 7, tuf , violazione da cui discende l’obbligo della venditrice di restituire il prezzo versatole dagli acquirenti. riassumendo sono da citare in giudizio tanto le banche, quanto i venditori, per ottenere la declaratoria di nullità della vendita ai sensi degli artt. 23 e 30 tuf e, in caso di mancato accoglimento di tale domanda, per il risarcimento del danno in forza di quanto statuito dall’antitrust . non essendo necessaria alcuna attività istruttoria per la declaratoria di nullità ex artt. 23 o 30 e la condanna delle società venditrici alla restituzione del prezzo riscosso, maggiorato degli interessi legali la stessa potrà essere pronunciata mediante ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. , che comporta un giudizio molto breve. avvocato giovanni franchi tutela dei consumatori [email protected] a decorrere dal 1 luglio 2018 pagamento delle retribuzioni solamente con mezzi tracciati maggio 3rd, 2018 paolo chiari in base a quanto previsto dalla legge di bilancio 2018, a decorrere dal 1 luglio 2018 , per i datori di lavoro, entrerà in vigore l’obbligo di effettuare il pagamento della retribuzione , od ogni eventuale suo anticipo, ai lavoratori dipendenti, tramite una banca oppure un ufficio postale, impiegando specifici mezzi tracciati . con tale disposizione normativa, il pagamento delle retribuzioni dovrà essere effettuato attraverso: bonifico su conto corrente identificato dal codice iban comunicato dal lavoratore ; emissione di un assegno non trasferibile consegnato direttamente al lavoratore ; strumenti di pagamento elettronico ; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale presso il quale il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento . il nuovo obbligo non si applica nel pubblico impiego e nemmeno ai rapporti di lavoro domestico ed a quelli che in ogni caso rientrano nella cerchia di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici. nel caso in cui questo obbligo venga violato, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria con un importo che può variare da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro . il pagamento del corrispettivo spettante a fronte del lavoro prestato segue i dettami prescritti dall’articolo 1277 del codice civile, infatti, dal momento che si tratta di un debito di natura pecuniaria, lo stesso può essere estinto “ con moneta legale avente corso legale nello stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale” . la sopraindicata disposizione deve, tuttavia, sottostare a quanto stabilito dall’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 che prevede delle “ limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore” . e’ opportuno ricordare che l’articolo 12, comma 1, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 n. 201, aveva stabilito in euro 999,99 la soglia di trasferimento di denaro contante senza l’intervento di operatori finanziari. in un secondo tempo, la legge di stabilità 2016 ha fissato, con decorrenza dal 01 gennaio 2016, l’aumento del limite, da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00, per l’utilizzo del denaro contante , di libretti di deposito bancari o postali al portatore e di titoli al portatore in euro o in valuta estera. di conseguenza, la suddetta soglia limite per i pagamenti in contanti, si applica anche ai rapporti di lavoro dipendente . infatti , fino al prossimo 30 giugno 2018 , in base alla anzidetta norma, lo strumento di pagamento alternativo al denaro contante diventa la regola per le buste paga il cui netto negli stessi indicato supera l’importo di 2.999,99 euro, di conseguenza il datore di lavoro non può corrispondere la retribuzione in denaro contante nel caso in cui l’importo indicato nel cedolino paga superi il suddetto importo . nel caso in cui questo limite venga superato, il pagamento dovrà essere effettuato obbligatoriamente tramite mezzi di pagamento tracciati, quali il bonifico bancario, l’assegno (circolare o bancario) non trasferibile, gli strumenti elettronici, il mandato di pagamento . il suddetto limite deve, ulteriormente, essere rispettato anche nel caso in cui il datore di lavoro debba procedere a rimborsare al proprio lavoratore dipendente le spese sostenute da quest’ultimo in occasione di eventuali trasferte effettuate . l’agenzia delle entrate ha puntualizzato che è vietato al datore di lavoro, allo scopo di eludere la norma, frazionare l’importo della retribuzione da pagare, eseguendo più corresponsioni a titolo di acconto e saldo . anche il ministero dell’economia e delle finanze (a telefisco 2012) ha precisato che il trasferimento deve essere considerato pienamente compiuto al momento del pagamento dell’anticipo e che lo stesso, se superiore ad euro 999,99 (attualmente 2.999,99), trasgredisce il divieto con consequenziale applicabilità delle sanzioni . l’articolo 1, comma 910, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 stabilisce che il lavoratore dipendente, in caso di comprovato impedimento, può delegare un altro soggetto, precisando altresì che l’impedimento si intende comprovato nel caso in cui il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente oppure un familiare, in linea retta o collaterale, di età non inferiore a 16 anni. ai datori di lavoro è , quindi, vietato corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore dipendente, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro che intercorra tra le parti . a tal fine, l’articolo 1, comma 912, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 fornisce la definizione di “rapporto di lavoro”, in presenza del quale viene a scattare l’obbligo di pagamento della retribuzione con mezzi tracciati: qualunque rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, a prescindere dalle modalità di esecuzione della prestazione e dalla durata del rapporto ; qualsiasi rapporto di lavoro creato da contratti di collaborazione e da contratti di lavoro stabiliti in qualunque forma dalle cooperative con propri soci . sono invece esclusi dall’obbligo in questione, solamente i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni nonché i rapporti di lavoro che rientrano nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici . come già evidenziato in precedenza, per la violazione dell’obbligo di impiegare strumenti tracciati per il pagamento della retribuzione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra l’importo minimo di 1.000,00 euro e l’importo massimo di 5.000,00 euro . paolo chiari commercialista – revisore contabile [email protected] la dichiarazione iva 2018 aprile 12th, 2018 paolo chiari per la totalità dei soggetti passivi d’imposta è previsto l’obbligo, stabilito dall’art. 8 del d.p.r. n. 322 del 22 luglio 1998, di presentare la dichiarazione annuale iva, nella quale devono essere evidenziate tutte le operazioni sia attive che passive, che rilevano ai fini del tributo, compiute nell’anno solare precedente, allo scopo di indicare: il volume d’affari conseguito nel periodo stesso ; la posizione iva debitoria, creditoria oppure in pareggio, generale del periodo . l’obbligo della presentazione della dichiarazione annuale iva riguarda la totalità dei soggetti passivi iva, salvo alcuni specifici casi di esonero. la presentazione della dichiarazione annuale iva riguardante l’anno 2017 deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2018 ed il 30 aprile 2018 . in linea generale, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale iva tutti i soggetti titolari di partita iva, anche nel caso in cui, nel periodo d’imposta, non abbiano effettuato alcuna operazione imponibile . sono , al contrario, esclusi dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale iva : i soggetti passivi iva che, per l’anno 2017, hanno registrato unicamente operazioni esenti di cui all’art. 10 del d.p.r. n. 633 del 26 ottobre 1972 o che hanno effettuato unicamente operazioni esenti, usufruendo della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis del d.p.r. n. 633 del 26.10.1972; i soggetti passivi iva, “contribuenti minimi”, che usufruiscono del regime di cui all’art. 27, commi 1 e 2, della legge n. 111 del 15 luglio 2011 ed i contribuenti che si usufruiscono del regime forfetario per gli “autonomi” previsto dall’art. 1, commi 54 – 89, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014; i produttori agricoli in regime iva di esonero, ai sensi dell’art. 34, comma 6, del d.p.r. n. 633 del 26 ottobre 1972; i soggetti che esercitano attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.p.r. n. 640 del 26 ottobre 1972, esonerati dagli adempimenti ai fini iva ai sensi dell’art. 74, comma 6, del d.p.r. n. 633 del 26 ottobre 1972, purché non abbiano effettuato l’opzione per l’applicazione dell’iva nei modi ordinari; le imprese individuali che, nell’anno 2017, hanno concesso in affitto l’unica azienda e non esercitano altra attività rilevante agli effetti dell’iva; le associazioni sportive dilettantistiche, ed i soggetti equiparati, che, in presenza dei relativi presupposti, hanno effettuato l’opzione per l’applicazione del regime di cui alla legge n. 398 del 16 dicembre 1991, consistente nella dispensa dagli adempimenti iva per tutti i proventi realizzati nell’esercizio di attività commerciali collegate agli scopi istituzionali; i soggetti passivi iva non residenti che hanno nominato il “rappresentante fiscale leggero” ai sensi dell’art. 44, comma 3, della legge n. 427 del 29 ottobre 1993, nel caso in cui, nell’anno 2017, abbiano effettuato solamente operazioni non imponibili, esenti, non soggette o in ogni modo senza obbligo di pagamento dell’imposta; i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’unione europea, non identificati in altri stati dell’unione, che si sono identificati ai fini dell’iva in italia con le modalità previste dall’art. 74-quinquies del d.p.r. n. 633 del 26 ottobre 1972, per il compimento degli adempimenti riguardanti i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in italia o in un altro stato membro. il modello per la dichiarazione annuale iva 2018 (relativa al periodo d’imposta 2017) e le relative istruzioni sono stati approvati con il provvedimento dell’agenzia delle entrate n. 10581 del 15 gennaio 2018 , congiuntamente al modello iva base 2018 ed al modello iva 74-bis. il modello di dichiarazione iva è predisposto in una forma a moduli ed è formato da un frontespizio, dove devono essere indicati i dati anagrafici del contribuente, e da un modulo composto da vari quadri. i quadri del modello iva 2018 quadro va informazioni e dati relativi all’attività quadro vb dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari quadro vc esportatori e operatori assimilati – acquisti e importazioni senza applicazione dell’iva quadro vd cessione del credito iva da parte delle società di gestione del risparmio (art. 8 della legge n. 410 del 23 novembre 2001) quadro ve operazioni attive e determinazione del volume d’affari quadro vf operazioni passive e iva ammessa in detrazione quadro vj determinazione dell’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni quadro vi dichiarazioni di intento ricevute quadro vh variazioni delle comunicazioni periodiche che, rispetto al modello dichiarativo dello scorso anno, deve essere compilato qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche iva, istituite a partire dal 2017 quadro vm versamenti immatricolazione auto unione europea quadro vk società controllanti e controllate che hanno partecipato nell’anno d’imposta 2017 alla liquidazione iva di gruppo, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del d.p.r. n. 633 del 26 ottobre 1972 quadro vn dichiarazioni integrative a favore. il quadro deve essere compilato dai soggetti passivi iva che hanno presentato, nell’anno 2017, una dichiarazione integrativa a favore ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del d.p.r. n. 322 del 22 luglio 1998, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa iva 2015, relativa al 2014, presentata nel 2017) quadro vl liquidazione dell’imposta annuale quadro vt separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti iva quadro vx determinazione dell’iva da versare o a credito quadro vo comunicazione delle opzioni e revoche quadro vg adesione al regime previsto per le società commerciali controllanti e controllate, riservato agli enti o società commerciali controllanti che intendono esercitare l’opzione per la liquidazione iva di gruppo a decorrere dall’anno solare in cui la dichiarazione viene presentata (comunicato stampa agenzia delle entrate n. 34 del 10 febbraio 2017) le principali novità presenti nel modello iva 2018, relativo all’anno 2017, rispetto al modello precedente, riguardano: il quadro vh , la funzione del quale è variata in conseguenza dell’istituzione della comunicazione dei dati delle liquidazioni iva di cui all’art. 21-bis del d.l. n. 78/2010, ed il contemporaneo inserimento del nuovo quadro vm; i quadri ve e vj , allo scopo di includere le modifiche di cui all’art. 1 del d.l. n. 50/2017 che hanno allargato l’ambito soggettivo di applicazione dello split payment alle società controllate e quotate di cui all’art. 17-ter, comma 1-bis, del d.p.r. n. 633/1972; il frontespizio e i quadri vk, vx e vg , allo scopo di includere le modifiche di cui all’art. 1, comma 27, della legge n. 232/2016 e dal d.m. del 13 febbraio 2017 alla disciplina della liquidazione iva di gruppo di cui all’art. 73, comma 3, del d.p.r. n. 633/1972. inoltre, a fronte delle modificazioni, intervenute da parte dell’art. 2 del d.l. n. 50/2017, in relazione ai termini di esercizio della detrazione iva e di registrazione degli acquisti, le istruzioni alla dichiarazione sono state modificate per permettere di poter indicare, all’interno del quadro vf, non solamente le operazioni con iva detraibile nel 2017 annotate sul registro degli acquisti entro lo stesso anno, ma anche le operazioni con iva detraibile nel 2017 annotate sul registro degli acquisti nel 2018, nell’ambito di appositi sezionali, in base ai nuovi dettami di registrazione precisati dall’agenzia delle entrate con la circolare n. 1/e del 17 gennaio 2018 . si ricorda che a decorrere dal 2007, tutti i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione iva, devono ottemperare, a norma dell’art. 37, comma 10, lettera c), n. 2, della legge n. 248 del 4 agosto 2006, all’adempimento direttamente, tramite i servizi telematici dell’agenzia delle entrate (entratel o fisconline), oppure tramite gli intermediari abilitati di cui all’art. 3, comma 3, del d.p.r. n. 322 del 22 luglio 1998, i quali hanno l’obbligo di: rilasciare al dichiarante l’impegno, datato e sottoscritto, a trasmettere i dati della dichiarazione e a consegnare allo stesso, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione, l’originale della dichiarazione, unitamente ad una copia della comunicazione dell’agenzia delle entrate che ne certifica la ricezione; conservare copia, anche su supporti informatici, delle dichiarazioni trasmesse, per il periodo previsto dall’art. 43 del d.p.r. n. 600 del 29 settembre 1973). le specifiche tecniche di trasmissione del modello iva 2018 sono state approvate con il provvedimento dell’agenzia delle entrate n. 24883 del 30 gennaio 2018 . l’art. 4, comma 4, lettera c), della legge n. 225 del 1 dicembre 2016, prevede che la presentazione della dichiarazione annuale iva deve essere effettuata : tra il 1 febbraio 2017 ed il 28 febbraio 2017 per la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2016 ; tra il 1 febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo , per le dichiarazioni relative agli anni d’imposta decorrenti dal 2017 . in conseguenza di quanto sopra rappresentato, la dichiarazione iva 2018, relativa al 2017, dovrà essere presentata dal 1 febbraio 2018 al 30 aprile 2018 . trading online: un mercato di possibilità tutte da scoprire aprile 4th, 2018 redazione stai pensando di provare il trading online? hai voglia di garantirti qualche entrata extra ma hai paura di “giocare” in borsa? il trading online è un sistema che consente di investire denaro nei mercati finanziari, bypassando il passaggio di un terzo (intermediario finanziario) e gestendo personalmente le proprie operazioni. in sostanza l’utente, in autonomia, amministra i propri guadagni, operando compravendite sul mercato borsistico . se sei un neofita ti consigliamo di seguire la guida al trading online di migliorbrokerforex.net che potrebbe esserti utile nei tuoi primi passi per cominciare un’attività di trading il più possibile redditizia e sicura. una delle caratteristiche principali del trading online è quella di poter attirare a sé esperti operatori finanziari ed anche utenti alle prime armi, garantendo ad entrambe le categorie significative chance di successo, grazie all’ interfaccia “user friendly” messa a disposizione dai vari broker online che consente operazioni sostanzialmente intuitive. e’ essenziale, per un trader alle prime armi ma anche per un operatore esperto, la scelta di un portale affidabile , tramite il quale operare. la piattaforma sulla quale avvengono materialmente le operazioni di trading online è nota come broker e va scelta con molta attenzione per non incorrere in truffe che possano dilapidare un intero capitale. le autorità sovranazionali hanno regolamentato il settore e per questo occorre sempre cercare le certificazioni consob, cysec e mifid sul proprio portale di riferimento, prima di cominciare ad investire. i mercati sui quali è possibile operare del trading online sono molteplici, in primis – primo per popolarità ed importanza – il forex . questo mercato è di tipo valutario ed ha numerosi vantaggi : nessun costo di commissione nessuna tassa governativa mercato sempre aperto (5 giorni a settimana) a disposizione a qualsiasi ora mercato ricco di liquidità possibilità di bassa capitalizzazione (non vi è obbligo di investire necessariamente grosse cifre) operatività easy senza intermediari gli investimenti di trading online possono essere operati su singole azioni o pacchetti azionari , generalmente per un primo approccio si analizza e si segue il titolo di un’unica società. le guide al trading online possono esserti utili per capire materialmente come attuare i tuoi primi investimenti e come comprendere se un titolo probabilmente aumenterà o perderà valore in un dato lasso di tempo. maggiori saranno le informazioni raccolte su di un dato titolo e maggiori saranno le possibilità d’investire in maniera fruttuosa su di esso. il trading online, a seconda delle impostazioni date, può garantire profitti sia nel caso di aumento del valore del titolo, sia in nel caso di perdita di quotazioni. un caso particolarmente semplice che ben esemplifica questa possibilità sono le cosiddette opzioni binarie . tutto ciò che si chiede al trader in questo caso è di indovinare se un titolo aumenterà o perderà di valore . uno dei mercati top del momento è quello delle criptovalute , rese note dal recente fenomeno dei bitcoin che hanno consentito guadagni da capogiro a chi ha avuto fortuna e giusto tempismo. le criptovalute sono capitali volatili (utilizzabili anche per vendite allo scoperto ) ammessi anche nel forex, che hanno dimostrato di essere in enorme crescita. altro mercato particolarmente fiorente è quello delle materie prime , categoria in cui i traders possono speculare sugli aumenti di valore di un titolo riguardo – ad esempio – materiali preziosi. come detto, le potenzialità del trading online, sono molteplici e ricche di possibili soddisfazioni per gli operatori. evitando l’improvvisazione ed informandoti, potrai cogliere da questi mercati ottimi guadagni, limitando al massimo i rischi. aggiornato lo scadenzario iva per l’anno 2018 marzo 20th, 2018 paolo chiari i nuovi provvedimenti normativi hanno modificato in maniera abbastanza significativa le varie scadenze relative alle comunicazioni ed ai versamenti dell’imposta sul valore aggiunto. con le modificazioni della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) e con il provvedimento agenzia delle entrate protocollo n. 29190 del 5 febbraio 2018 , la “comunicazione dei dati delle fatture” è stata sottoposta a modifiche sia nei termini che nella periodicità di trasmissione nonché ad una significante riduzione dei dati da inviare all’agenzia delle entrate. oltre alla trasmissione della “comunicazione dei dati delle fatture”, lo scadenzario principale degli adempimenti ai fini iva è composto, comunque, anche dalle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) e della conseguente comunicazione, ed inoltre dalla dichiarazione annuale con i correlati effetti sia sul versamento che sulle compensazioni del saldo iva. visto quanto sopra, diviene, di conseguenza, necessario predisporre un riepilogo della cronologia dei termini previsti per il 2018, in relazione sia all’anno d’imposta 2017 che all’anno d’imposta 2018. sono rimaste invariate le scadenze ( già trascorse ): del 28 febbraio 2018 , per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2017; il 16 marzo 2018 per il versamento, in un’unica soluzione, del saldo iva, per l’anno d’imposta 2017, ai sensi dell’ 7 del decreto del presidente della repubblica n. 542/1999. il saldo iva può anche essere versato entro il termine del 2 luglio 2018 (scadenza del termine di versamento delle imposte scaturenti dal modello redditi) con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione successivo al 16 marzo oppure, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, entro il 20 agosto 2018 in virtù del fatto che il decorso dei 30 giorni dal 2 luglio 2018, previsto dall’art. 17, comma 2, del decreto del presidente della repubblica n. 435/2001 cade il 1° agosto 2018, quindi nel corso del periodo di proroga feriale dei versamenti. dalle sopraindicate date è in ogni caso possibile poter effettuare il versamento in forma rateale. la comunicazione dei dati delle fatture relative al secondo semestre 2017, nonché l’eventuale integrazione delle comunicazioni per il primo semestre 2017, deve essere effettuata entro il 6 aprile 2018 . la comunicazione entro la data anzidetta permette di potersi avvalere della riduzione del contenuto informativo dei dati da trasmettere, previsto dall’art. 1-ter del decreto legge n. 148/2017, ed inoltre della facoltà di poter trasmettere i dati del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300,00 euro (comprensivo dell’iva). il termine del 6 aprile 2018 e la riduzione dei dati da trasmettere riguarda, oltre che la comunicazione obbligatoria prevista dall’art. 21 del decreto legge n. 78/2010, anche i contribuenti che hanno effettuato la scelta per la comunicazione opzionale dei dati prevista dall’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127/2015. come segnalato tramite il comunicato stampa agenzia delle entrate del 19 gennaio 2018 , rimane sempre la possibilità di poter proseguire ad utilizzare i software di mercato e di poter trasmettere la comunicazione dati fatture in forma “non semplificata”. come previsto dalla circolare agenzia delle entrate n. 1/2017, la comunicazione dei dati delle fatture ricevute opera in base al momento della registrazione del documento e, di conseguenza, per la comunicazione relativa al secondo semestre 2017, si deve fare riferimento solamente alle fatture annotate nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2017, non dovendo inserire i documenti, aventi data di emissione nell’anno 2017, ma annotati nei registri iva, ai sensi dell’art. 25 del decreto del presidente della repubblica n. 633/1972, nel corso del 2018. entro il 30 aprile 2018 deve essere trasmessa la dichiarazione iva annuale. questa nuova scadenza deriva dalle modificazioni apportate dall’art. 4 del decreto legge n. 193/2016 all’art. 8 del decreto del presidente della repubblica n. 322/1998 ed è accompagnato dalla variazione ai termini ad iniziare dai quali è possibile poter effettuare l’eventuale compensazione orizzontale del credito iva derivante dalla dichiarazione. ai sensi dell’art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241/1997 è difatti possibile poter compensare il credito iva annuale, per importi superiori ai 5.000,00 euro, già a decorrere dal decimo giorno successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della dichiarazione. la prima liquidazione per i contribuenti iva trimestrali è fissata per il 16 maggio 2018 e, di conseguenza, il 31 maggio 2018 è prevista la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre del 2018. la comunicazione è dovuta, sempre entro il 31 maggio 2018 , anche da parte dei contribuenti che effettuano le liquidazioni iva con periodicità mensile. il 31 maggio 2018 scade altresì il termine per eseguire la comunicazione dei dati delle fatture, per i contribuenti che non intendessero avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 1-ter del decreto legge n. 148/2017, di trasmettere i dati periodicità semestrale. la possibilità di poter presentare ogni semestre i dati è concessa anche ai contribuenti che si avvalgono del regime opzionale di comunicazione delle fatture. la trasmissione relativa al primo semestre 2018 (ovvero relativa al secondo trimestre 2018) è prevista per il 1° ottobre 2018 . la scadenza ordinaria prevista all’art. 21 del decreto legge n. 78/2010 (16 settembre) è stata prorogata, solamente per l’anno 2018, al 30 settembre 2018 (e, per questo, al 1° ottobre 2018 dal momento che il 30 settembre cade di domenica) in conseguenza di quanto previsto dall’art. 1, comma 932, della legge n. 205/2017. si può ragionevolmente ritenere che la proroga del termine dal 16 settembre al 1° ottobre 2018 sia riferita anche alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche in ragione del rimando effettuato dall’art. 21-bis del decreto legge n. 78/2010 ai termini di cui all’art. 21 del decreto legge n. 78/2010. nella tabella che segue si riepilogano le scadenze previste relativamente agli adempimenti di prossima scadenza: scadenza prevista tipologia adempimento 6 aprile 2018 “spesometro” secondo semestre 2017 30 aprile 2018 dichiarazione annuale iva relativa al 2017 31 maggio 2018 comunicazione liquidazioni primo trimestre 2018 31 maggio 2018 “spesometro” primo trimestre 2018 (per chi effettua l’invio con periodicità trimestrale) 1° ottobre 2018 (il 30 settembre è domenica) “spesometro” primo semestre 2018 (per chi effettua l’invio con periodicità semestrale) “spesometro secondo trimestre 2018 (per chi effettua l’invio con periodicità trimestrale) 1° ottobre 2018 (il 30 settembre è domenica) comunicazione liquidazioni secondo trimestre 2018 30 novembre 2018 “spesometro” terzo trimestre 2018 (per chi effettua l’invio con periodicità trimestrale) 30 novembre 2018 comunicazione liquidazioni terzo trimestre 2018 tassa annuale vidimazione libri sociali: versamento entro il prossimo 16 marzo 2018 marzo 14th, 2018 paolo chiari entro il prossimo 16 marzo 2018 i contribuenti interessati devono provvedere al versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori per l’anno 2018 , per i quali esiste l’obbligo della bollatura presso il registro delle imprese o un notaio . tale adempimento riguarda solamente le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata). non sono , invece, tenute al pagamento della tassa di concessione governativa, le imprese individuali, le società di persone (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), i consorzi tra imprese, le società cooperative nonché le società di mutua assicurazione, in quanto non rientrano nel libro v del codice civile , le quali sono in ogni modo tenute, per la numerazione e la bollatura di libri e registri, al versamento della tassa di concessione governativa di euro 67,00 per ogni 500 pagine o frazioni di 500 pagine. la tassa è dovuta in forma forfettaria , quindi in misura fissa, indipendentemente dal numero dei libri o registri e delle relative pagine adoperati nel corso dell’anno solare ed è pari a : euro 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data del 1 gennaio 2018 è inferiore o uguale ad euro 516.456,90 euro 516,46 se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data del 1 gennaio 2018 supera euro 516.456,90 il versamento della tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali prevista dall’art. 23, nota 3, tariffa, d.p.r. n. 641 del 26.10.1972 (disciplina delle tasse sulle concessioni governative) è un adempimento che: riguarda esclusivamente le società di capitali ; deve essere effettuato entro il prossimo 16 marzo 2018 . i libri sociali, per i quali sussiste l’obbligo della bollatura presso il registro delle imprese o presso un notaio, sono quelli indicati dagli articoli 2421 e 2478 del codice civile e più nel dettaglio: libro dei soci (ad esclusione delle società a responsabilità limitata) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo libro delle obbligazioni libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti libri previsti per i nuovi organi societari tutti gli altri libri o registri per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali non sussiste, invece, l’obbligo della bollatura e vidimazione, per gli altri libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle normative fiscali (registri ai fini iva, registro dei beni ammortizzabili, ecc.), pertanto l’unica formalità richiesta per l’utilizzo degli stessi riguarda la numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse . come detto, i soggetti interessati all’adempimento sono: le società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.); le società in liquidazione ordinaria volontaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali ( escluso il fallimento ) a condizione che sussista l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del codice civile (come precisato dalla circolare ministeriale 108/e del 3.5.1996). la soggettività passiva si deve estendere anche agli enti commerciali di cui all’art. 73 (ex art. 87), comma 1, lettera b), del d.p.r. n. 917/1986 t.u.i.r.), e di conseguenza agli enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (come risulta dalla risoluzione ministeriale n. 265/e del 23 dicembre 1996 del ministero dell’economia e delle finanze). sono , invece, esentati dal versamento, come riportato all’art. 73, comma 11, lettera a), del t.u.i.r.: le società cooperative ; le società di mutua assicurazione ; le società di capitali dichiarate fallite , i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili (come precisato dalla r.m. n. 411461 del 10.11.1990). soggetti tenuti al versamento per “società di capitali”, ai fini del versamento della tassa di concessione governativa forfettaria annuale per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri, devono essere intese: le società per azioni ; le società a responsabilità limitata (ordinarie, semplificate, a capitale ridotto); le società in accomandita per azioni ; le società consortili a responsabilità limitata ; i consorzi tra enti territoriali ; le aziende speciali ; le società in liquidazione ordinaria volontaria ; le società sottoposte a procedure concorsuali (escluse unicamente le società fallite ), sempre che sussista l’obbligo/onere di tenuta delle scritture contabili e/o sociali da sottoporre a vidimazione nei modi stabiliti dalle disposizioni del codice civile. soggetti esentati dal versamento non sono tenute , come norma, al versamento della tassa di concessione governativa forfettaria annuale per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri: le imprese individuali ; i consorzi tra imprese ; le società di persone (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice); le società cooperative e le società di mutua assicurazione , in quanto non rientrano nel libro v del codice civile. in sede di vidimazione di libri e registri da parte di una cooperativa / mutua assicuratrice è difatti dovuta solamente la tassa di concessione governativa, pari a euro 67,00 per ogni 500 pagine o frazioni di 500 pagine. gli enti non economici ; le aziende ospedaliere ; le aziende socio sanitarie ; le associazioni e le fondazioni organizzazioni di volontariato (sia iscritte che non iscritte al r.e.a. (repertorio delle attività economiche); le società di capitali dichiarate fallite , dal momento che il curatore fallimentare non deve tenere le scritture previste dal codice civile, ma solamente quelle imposte dalla legge fallimentare, le quali devono essere vidimate dal giudice delegato senza nessun onere; i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortile . la tassa deve essere versata in forma forfettaria , ovverosia in misura fissa indipendentemente dal numero dei libri o registri e delle relative pagine impiegati nel corso dell’anno solare e di conseguenza si riferisce, a tutte le formalità di numerazione e bollature effettuate nell’anno solare di riferimento , comprese anche quelle poste in essere prima del versamento della tassa stessa. l’importo versato è deducibile ai fini delle imposte ( ires ed irap ) e può essere compensato nel caso in cui il soggetto tenuto al versamento abbia dei crediti per altri tributi compensabili con il modello f24. come puntualizzato nella r.m. n. 170/e del 20 novembre 2000 i pubblici ufficiali sono autorizzati a procedere alla bollatura e vidimazione dei libri e registri delle società di capitali, senza richiedere la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della relativa tassa, nel caso in cui i libri ed i registri vengano presentati prima della scadenza del termine previsto per il versamento stesso; infatti il riscontro dell’avvenuto versamento dovrà essere eseguito, in un successivo momento, da parte dell’amministrazione finanziaria, anche in occasione di eventuali verifiche, ispezioni o accertamenti da parte degli organi preposti. l’importo della tassa da versare dipende dall’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione al 1° gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento ed ammonta a: euro 309,87 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è inferiore o uguale ad euro 516.456,90 ; euro 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore ad euro 456,90 . come detto per la quantificazione dell’importo da versare si deve far riferimento al capitale sociale o al fondo di dotazione risultante al 1° gennaio dell’anno, di conseguenza non assumono rilievo eventuali variazioni del capitale o del fondo di dotazione intervenute successivamente alla data del 1 gennaio 2018, variazioni che saranno invece rilevanti per la quantificazione dell’importo da versare per l’anno 2019. nel caso in cui la società trasferisca la propria sede sociale in una circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell’agenzia delle entrate, dopo che la società stessa abbia già provveduto al versamento della tassa annuale, non sarà tenuta ad effettuare un altro versamento della tassa in quanto il trasferimento della sede legale non impone una nuova numerazione e bollatura dei libri e registri sociali . le modalità di versamento della tassa di concessione governativa sono diverse per le società che si trovano nel primo anno di attività , rispetto a quelle che si trovano in un anno di attività successivo al primo . primo anno di attività (società di nuova costituzione) la tassa annuale deve essere versata: prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini iva , sulla quale devono essere riportati gli estremi del versamento; mediante apposito bollettino di c/c postale n. 6007 , intestato a: “agenzia delle entrate – centro operativo di pescara – bollatura numerazione libri sociali”. anni di attività successivi al primo la tassa annuale deve essere versata: entro il 1 6 marzo di ciascun anno ; mediante il modello f24 , esclusivamente in modalità telematica, indicando nella sezione “erario” il “ codice tributo 7085 – tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando anche l’anno per il quale il versamento viene effettuato. come detto se il soggetto tenuto al versamento vanta dei crediti per altri tributi compensabili con il modello f24, questi possono essere utilizzati in compensazione con le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa. si ricorda che il modello f24 deve essere presentato anche nel caso in cui il saldo sia pari a zero. in caso di omesso pagamento , secondo quanto riportato dall’agenzia delle entrate nel proprio sito internet, la sanzione amministrativa irrogabile varia dal 100% al 200% dell’importo della tassa stessa e, in ogni caso, non inferiore ad euro 103,29 , in quanto sarebbe applicabile l’art. 9, comma 1, del d.p.r. n. 641/1972. e’ in ogni caso possibile fare ricorso all’istituto del ravvedimento operoso , con il quale si può beneficiare di una riduzione della sanzione a seconda di quando venga effettuato il versamento, per l’effettuazione del versamento della tassa e degli interessi va utilizzato il modello f24 (codice tributo “7085” ), mentre per l’effettuazione del versamento della sanzione va invece utilizzato il modello f23 indicando il codice tributo “678t” , la causale di versamento “sz” e il codice ufficio della direzione provinciale competente per territorio. e’ opportuno segnalare che, in attesa di un chiarimento da parte dell’agenzia delle entrate, secondo una parte della dottrina la corretta sanzione da applicare in caso di omesso versamento sia pari al 30% dell’importo dovuto , così come previsto dall’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 471/1997. la suddetta diversa interpretazione comporta, di conseguenza, una differente riduzione della sanzione in caso di ricorso all’istituto del ravvedimento operoso . come trovare titoli, materie prime, forex e criptovalute ai minimi o ai massimi? marzo 8th, 2018 lorenzo sentino per chi fa trading è importante sapere se un titolo è in trend rialzista, ribassista o laterale ma anche se ha raggiunto livelli di prezzo minimo o massimo. ad esempio conoscere i titoli, azioni, valute o criptovalute che sono ai minimi degli ultimi 30 giorni (o 6 mesi) può essere un buon punto di inizio per applicare una qualche strategia di acquisto. allo stesso modo è possibile valutare di aprire posizioni short (vendita allo scoperto) se il trader trova coppie forex, azioni o indici che sono ai massimi degli ultimi 12 mesi. solitamente i livelli monitorati dai trader online sono: massimi e minimi a 7 giorni massimi e minimi a 30 giorni massimi e minimi a 3 mesi massimi e minimi a 12 mesi. come si fa a sapere se siamo sui massimi o minimi? naturalmente il metodo più intuitivo è quello di visionare il grafico su timeframe daily e analizzare il trend. si riesce a capire da subito se è su un massimo o minimo. tuttavia se ipotizziamo di voler controllare 2-300 sottostanti (tra forex, azioni, indici, materie prime e criptovalute) diventa molto faticoso riuscire a “scannerizzare” tutto il mercato. per fortuna ci sono alcuni tool molto utili forniti da markets.com che permettono di trovare con estrema velocità i minimi o massimi di borsa. come usare la piattaforma trading markets innanzitutto serve aprire un conto trading demo gratis (da qui) o reale e accedere al pannello clienti: con il conto markets puoi: allenarti e fare trading con un conto demo gratis e illimitato usare 10.000 euro virtuali per provare a comprare e vendere azioni e titoli depositare a partire da 100 euro usare la piattaforma mobile per il trading da smartphone fare trading con bitcoin e criptovalute studiare i grafici con indicatori, timeframe e altro. strumenti per il trading inoltre ti invitiamo a visionare la sezione “strumenti per il trading” che raccoglie diverse utili funzionalità come: analisi tecnica e fondamentale dei migliori analisti finanziari delle principali banche d’affari del mondo studi di trend sulle azioni e indici con indicazioni di supporti, resistenze e altri dati utili studi di insider trading , ovvero conoscere e apprendere come tutti gli altri trader si sono posizionati (al rialzo o al ribasso) sui titoli che ti interessano. posso guidare un’auto con assicurazione intestata a un’altra persona? febbraio 21st, 2018 alessandro scorrano guidare un’auto intestata caratterizzata dall’avere una polizza auto intestata ad un’altra persona è possibile . il proprietario di un determinato veicolo, infatti, non dove obbligatoriamente essere anche l’intestatario dell’assicurazione auto, ovvero l’individuo che si impegna a pagare il premio alla compagnia assicuratrice. ricordiamo che per ridurre i costi legati all’assicurazione della propria auto , che in italia, soprattutto in alcune regioni, può raggiungere valori anche molto elevati, la soluzione migliore è rappresentata dalla possibilità di individuare il preventivo più conveniente tra le varie proposte disponibili sul comparatore per assicurazioni auto. e’ importante sottolineare, per quanto riguarda la possibilità di guidare un’auto con assicurazione intestata ad un’altra persona, la differenza presente tra il contraente della polizza , che come detto in precedenza è rappresentato da colui che sottoscrive il contratto, ed il proprietario dell’auto , ovvero il soggetto che risulta registrato presso il pubblico registro automobilistico come intestatario del veicolo (pra). al momento della sottoscrizione di una nuova assicurazione auto , il premio assicurativo viene calcolato basandosi sulla classe di merito relativa al proprietario dell’auto stessa . non è possibile, quindi, utilizzare l’eventuale classe di merito migliore del contraente. il vantaggio di sottoscrivere un’assicurazione per un’auto di proprietà di un’altra persona è rappresentato dalla possibilità di evitare i costi legati al passaggio di proprietà. per quanto riguarda i costi assicurativi non vi sono particolari vantaggi. ricordiamo, in ogni caso, che è possibile utilizzare la legge bersani per assicurare una nuova auto che entri per la prima volta nel parco macchine familiare. grazie a questa legge, infatti, si potrà ereditare la classe di merito di un convivente appartenente al proprio stato di famiglia al fine di assicurare un’auto che entri a far parte per la prima volta del parco macchine del nucleo familiare. questo scenario rappresenta una soluzione per poter sfruttare la classe di merito di un membro della propria famiglia. per quanto riguarda, invece, la possibilità di guidare un’auto di proprietà di un’altra persona, non familiare o convivente, non ci sono particolari limitazioni per il breve periodo . se, invece, si guida un’auto intestata a terzi per periodi lunghi e continuativi, al fine di evitare una multa, vanno annotati sulla carta di circolazione e nell’archivio nazionale dei veicoli i dati dell’automobilista. un caso tipico che descrive quest’eventualità è quello delle flotte aziendali. continua il sondaggio di fonditalia “il lavoro si trasforma”, per comprendere le trasformazioni in atto nelle imprese italiane febbraio 21st, 2018 alessandro scorrano continua il sondaggio promosso da fonditalia, il fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua promosso da ugl e federterziario, dal titolo “il lavoro si trasforma”, finalizzato a comprendere meglio le trasformazioni in atto presso le imprese italiane, coinvolgendo direttamente i protagonisti di questo cambiamento: imprenditori, lavoratori, ma anche esperti del settore, giornalisti, sociologi ed economisti. cosa significa “innovare” per le imprese? e quanto innovano effettivamente? cosa può comportare per le risorse umane che collaborano con una azienda? cosa può rappresentare industria 4.0? e quali possono eventualmente essere i soggetti più idonei a sostenere le aziende italiane nel processo di digitalizzazione e robotizzazione dei sistemi produttivi? anche quest’anno al fianco di fonditalia vi saranno expotraining ed expolavoro&sicurezza, la più importante manifestazione italiana sul mondo del lavoro e della formazione, e fiera milano. e’ possibile partecipare al panel online al link: https://it.surveymonkey.com/r/fonditalia2017-2018 il sondaggio resterà online fino al 30 aprile 2018. i dati verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà a maggio 2018 a roma, in data da definire. “se è vero che il lavoro si trasforma molto velocemente per via dell’innovazione tecnologica, allora anche la formazione deve sapersi trasformare altrettanto velocemente, adattandosi ai nuovi scenari di mercato, alle nuove forme organizzative, alle nuove forme di comunicazione – ha dichiarato francesco franco, presidente di fonditalia. “più velocemente cambia il lavoro più velocemente occorre dare nuove risposte alle persone che lavorano – ha aggiunto egidio sangue, vice presidente di fonditalia – e non basta conoscere gli scenari che sono stati validi fino ad oggi. occorre quindi coinvolgere tutto il mondo del lavoro e della formazione, ascoltare esperti e giornalisti, lavoratori ed imprenditori, per cogliere le mutate esigenze ed affrontarle con l’adeguata flessibilità. la “rivoluzione tecnologica ed industriale” a cui stiamo assistendo in questi decenni può e deve essere compresa ed interpretata e fonditalia vuole rappresentare una concreta risorsa per le imprese ed i lavoratori in tal senso”. “se non si punta con convinzione ad una seria strategia per la formazione, le aziende muoiono e muore il tessuto produttivo del paese. tra 10 anni oltre la metà delle competenze attuali dei lavoratori saranno obsolete e già oggi non sono pochi i lavoratori che rischiano di trovarsi esclusi dal mercato del lavoro. nell’ultima edizione di expotraining abbiamo parlato molto del futuro che attende il lavoro, un futuro sempre più prossimo, un futuro che probabilmente è già arrivato. per questo l’iniziativa di fonditalia mi pare straordinariamente utile, perché ci permette di guardare a quello che succederà da qui ai prossimi anni e di tracciare le strategie per non essere colti impreparati. dobbiamo formare oggi le imprese ed i lavoratori che affronteranno il mercato tra 3/5 anni.” – ha concluso carlo barberis, presidente di expotraining. certificazione utili e altri proventi equiparati: nuovi aspetti normativi febbraio 16th, 2018 paolo chiari con il provvedimento dell’agenzia delle entrate protocollo n. 9520 del 12 gennaio 2018 è stato approvato il nuovo modello di certificazione degli utili (cupe) , completo delle relative istruzioni per la compilazione , che sostituisce il precedente modello, utilizzato dall’anno 2013, come da provvedimento dell’agenzia delle entrate del 7 gennaio 2013. a seguito della riduzione dal 27,5% al 24% dell’aliquota ires e dal 1,365% al 1,20% della ritenuta d’imposta sugli utili corrisposti a società , il nuovo modello è stato adeguato a quanto disposto dal decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 26 maggio 2017 , che ha previsto una proporzionale riduzione delle percentuali di esenzione: degli utili derivanti da partecipazioni qualificate percepite da soggetti residenti ; dei proventi equiparati relativi a titoli e strumenti finanziari ; degli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione ; che concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 58,14% del loro ammontare , con riferimento ai dividendi relativi ad utili prodotti a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (dal 2017) e quindi, mentre il precedente modello prevedeva per ciascuna tipologia di componente di provento percepito una sola casella per indicare gli utili formati post 31/12/2007, ora questa casella è stata sdoppiata in due caselle : “post 31/12/2007 ante 31/12/2016” ; “post 31/12/2016” . il modello cupe va utilizzato per l’attestazione degli utili corrisposti a soggetti residenti derivanti dalla partecipazione al reddito delle società, residenti e non residenti nel territorio dello stato e deve essere rilasciato da parte del sostituto d’imposta ai singoli percettori di utili entro la data del 31 marzo (il precedente termine del 28 febbraio è stato modificato nella nuova scadenza del 31 marzo a seguito delle modifiche apportate all’articolo 4, comma 6-quater, del decreto del presidente della repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, operate dall’articolo 7-quater, comma 14, del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 1 dicembre 2016). sono obbligati al rilascio del modello di certificazione: i soggetti ires che nel corso dell’anno 2017 hanno corrisposto utili ; i soggetti che nel corso dell’anno 2017 hanno corrisposto proventi equiparati agli utili . con riferimento ai soggetti ires, residenti e non residenti , che hanno corrisposto utili, la certificazione deve essere rilasciata al socio persona fisica non imprenditore, se la partecipazione è qualificata , oppure al socio persona fisica imprenditore, al socio società di persone, al socio società di capitali ed al socio ente con commerciale, per la partecipazione sia qualificata che non qualificata . la certificazione deve essere inoltre rilasciata anche dai soggetti che hanno corrisposto proventi equiparati agli utili, quali proventi riferiti ai titoli ed agli strumenti finanziari assimilati alle azioni, interessi riqualificati come dividendi, proventi riferiti a contratti di associazione in partecipazione . il modello di certificazione degli utili, oltre al riquadro riservato ai dati del soggetto obbligato ed alle “annotazioni”, si compone di 4 sezioni, di cui le prime tre sono riservate all’indicazione dei dati del soggetto emittente, dell’intermediario non residente e del percettore degli utili, mentre, la quarta, è destinata all’indicazione dei dati relativi agli utili/proventi equiparati corrisposti. « pagina precedente video trend indici fai trading online articoli recenti investimento in diamanti: il recupero dei risparmi perduti a decorrere dal 1 luglio 2018 pagamento delle retribuzioni solamente con mezzi tracciati la dichiarazione iva 2018 trading online: un mercato di possibilità tutte da scoprire aggiornato lo scadenzario iva per l’anno 2018 commenti recenti alessandro scorrano su f24 on line impossibile avviare l’applicazione unable to make private static native federico su f24 on line 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https://www.economiapertutti.com/pdf/certificazione-utili-e-altri-proventi-equiparati/provvedimento-agenzia-entrate-9520-del-12-gennaio-2018.pdf
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https://www.economiapertutti.com/rubriche/cassetto-fiscale/2039/tassa-annuale-vidimazione-libri-sociali-versamento-entro-il-prossimo-16-marzo-2018.html
https://www.economiapertutti.com/category/mutui

Whois Information


Whois is a protocol that is access to registering information. You can reach when the website was registered, when it will be expire, what is contact details of the site with the following informations. In a nutshell, it includes these informations;

Domain Name: ECONOMIAPERTUTTI.COM
Registry Domain ID: 1616219365_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.serverplan.com
Registrar URL: http://www.serverplan.com
Updated Date: 2017-01-29T05:45:31Z
Creation Date: 2010-09-17T16:03:24Z
Registry Expiry Date: 2018-09-17T16:03:24Z
Registrar: Server Plan Srl
Registrar IANA ID: 1460
Registrar Abuse Contact Email: [email protected]
Registrar Abuse Contact Phone: +3907763924
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Name Server: NS1.DNSHIGH.COM
Name Server: NS2.DNSHIGH.COM
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
>>> Last update of whois database: 2017-10-01T08:47:01Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp

NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the
registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is
currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration
date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring
registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to
view the registrar's reported date of expiration for this registration.

TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois
database through the use of electronic processes that are high-volume and
automated except as reasonably necessary to register domain names or
modify existing registrations; the Data in VeriSign Global Registry
Services' ("VeriSign") Whois database is provided by VeriSign for
information purposes only, and to assist persons in obtaining information
about or related to a domain name registration record. VeriSign does not
guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide
by the following terms of use: You agree that you may use this Data only
for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data
to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,
or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes
that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation,
repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly
prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to
use electronic processes that are automated and high-volume to access or
query the Whois database except as reasonably necessary to register
domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right
to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure
operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the
Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign
reserves the right to modify these terms at any time.

The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and
Registrars.

  REGISTRAR Server Plan Srl

SERVERS

  SERVER com.whois-servers.net

  ARGS domain =economiapertutti.com

  PORT 43

  TYPE domain

DOMAIN

  NAME economiapertutti.com

  CHANGED 2017-01-29

  CREATED 2010-09-17

STATUS
clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited

NSERVER

  NS1.DNSHIGH.COM 185.81.0.250

  NS2.DNSHIGH.COM 46.30.244.60

  REGISTERED yes

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Mistakes


The following list shows you to spelling mistakes possible of the internet users for the website searched .

  • www.ueconomiapertutti.com
  • www.7economiapertutti.com
  • www.heconomiapertutti.com
  • www.keconomiapertutti.com
  • www.jeconomiapertutti.com
  • www.ieconomiapertutti.com
  • www.8economiapertutti.com
  • www.yeconomiapertutti.com
  • www.economiapertuttiebc.com
  • www.economiapertuttiebc.com
  • www.economiapertutti3bc.com
  • www.economiapertuttiwbc.com
  • www.economiapertuttisbc.com
  • www.economiapertutti#bc.com
  • www.economiapertuttidbc.com
  • www.economiapertuttifbc.com
  • www.economiapertutti&bc.com
  • www.economiapertuttirbc.com
  • www.urlw4ebc.com
  • www.economiapertutti4bc.com
  • www.economiapertuttic.com
  • www.economiapertuttibc.com
  • www.economiapertuttivc.com
  • www.economiapertuttivbc.com
  • www.economiapertuttivc.com
  • www.economiapertutti c.com
  • www.economiapertutti bc.com
  • www.economiapertutti c.com
  • www.economiapertuttigc.com
  • www.economiapertuttigbc.com
  • www.economiapertuttigc.com
  • www.economiapertuttijc.com
  • www.economiapertuttijbc.com
  • www.economiapertuttijc.com
  • www.economiapertuttinc.com
  • www.economiapertuttinbc.com
  • www.economiapertuttinc.com
  • www.economiapertuttihc.com
  • www.economiapertuttihbc.com
  • www.economiapertuttihc.com
  • www.economiapertutti.com
  • www.economiapertuttic.com
  • www.economiapertuttix.com
  • www.economiapertuttixc.com
  • www.economiapertuttix.com
  • www.economiapertuttif.com
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  • www.economiapertuttif.com
  • www.economiapertuttiv.com
  • www.economiapertuttivc.com
  • www.economiapertuttiv.com
  • www.economiapertuttid.com
  • www.economiapertuttidc.com
  • www.economiapertuttid.com
  • www.economiapertutticb.com
  • www.economiapertutticom
  • www.economiapertutti..com
  • www.economiapertutti/com
  • www.economiapertutti/.com
  • www.economiapertutti./com
  • www.economiapertuttincom
  • www.economiapertuttin.com
  • www.economiapertutti.ncom
  • www.economiapertutti;com
  • www.economiapertutti;.com
  • www.economiapertutti.;com
  • www.economiapertuttilcom
  • www.economiapertuttil.com
  • www.economiapertutti.lcom
  • www.economiapertutti com
  • www.economiapertutti .com
  • www.economiapertutti. com
  • www.economiapertutti,com
  • www.economiapertutti,.com
  • www.economiapertutti.,com
  • www.economiapertuttimcom
  • www.economiapertuttim.com
  • www.economiapertutti.mcom
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  • www.economiapertutti.c:m
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  • www.economiapertutti.c9m
  • www.economiapertutti.c9om
  • www.economiapertutti.co9m
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  • www.economiapertutti.co
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  • www.economiapertutti.con
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  • economiapertutti.comn
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  • economiapertutti.coml
  • www.economiapertutti.co
  • www.economiapertutti.co m
  • economiapertutti.com
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  • economiapertutti.comk
  • www.economiapertutti.co,
  • www.economiapertutti.co,m
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  • www.economiapertutti.coj
  • www.economiapertutti.cojm
  • economiapertutti.comj
  • www.economiapertutti.cmo
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